Sez. II
Art. 31
Perizie, valutazioni e pareri
In vigore dal 30 ott 2010
1. Per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati come segue, in base al valore della pratica:
fino a € 77.468,53 il 6%;
per il di più fino a € 387.342,67 il 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 il 2%
per il di più fino a € 3.873.426,75 l'1%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla legge, gli onorari sono determinati come segue:
a) valutazione di singoli beni e diritti:
Sull'ammontare dei valori:
fino a € 77.468,53 l'1,50%;
per il di più fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,5%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%;
per il di più oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.
Onorario minimo € 581,01;
b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni:
sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di più fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;
per il di più fino a € 3.873.426, 75 lo 0,25%;
per il di più fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;
per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;
per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.
Onorario minimo € 1.936,71.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
c) valutazione di partecipazioni sociali non quotate:
si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501-sexies del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate a tal fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, qualora il professionista non redige l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece il professionista redige esclusivamente l'attestazione richiesta dall'articolo 2501-bis, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b), ridotto del 30% fino al massimo del 50% sull'ammontare del debito residuo contratto per acquisire il controllo.
3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
4. Agli onorari di cui alla lettera d) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
Storico versioni
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