Sez. III
Art. 32
Revisioni contabili
In vigore dal 30 ott 2010
1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'.
2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle società, prevista dall'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-32