Titolo IV

Art. 22

Onorari preconcordati

In vigore dal 30 ott 2010
1. In alternativa agli onorari di cui all', è ammesso preconcordare gli onorari. 2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'. 3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-22

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Onorari preconcordati (Art. 22 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo