Titolo III
Art. 19
Indennità
In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista spettano le seguenti indennità:
a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1) del professionista: € 77,48 per ora o frazione di ora, € 619,76 per l'intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti del professionista: € 27,12 per ora o frazione di ora, € 209,16 per l'intera giornata;
b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: € 77,48;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 3,87 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da € 23,24 a € 154,94 mensili;
e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-19