Titolo II
Art. 18
Spese di viaggio e di soggiorno
In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-18