Titolo I
Art. 13
Incarico non giunto a compimento
In vigore dal 30 ott 2010
1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-13