Titolo I

Art. 9

Parcelle periodiche

In vigore dal 30 ott 2010
1. Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-9

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