Titolo I
Art. 9
Parcelle periodiche
In vigore dal 30 ott 2010
1. Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-9