Titolo I

Art. 6

Maggiorazioni particolari

In vigore dal 30 ott 2010
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%. 2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%. 3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-6

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Maggiorazioni particolari (Art. 6 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo