Titolo I
Art. 6
Maggiorazioni particolari
In vigore dal 30 ott 2010
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-6