Titolo I
Art. 7
Riduzioni particolari
In vigore dal 30 ott 2010
1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%.
2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-7