Titolo I

Art. 7

Riduzioni particolari

In vigore dal 30 ott 2010
1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%. 2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-7

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Riduzioni particolari (Art. 7 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo