Art. 7 · Riduzioni particolari
Titolo I

Art. 7

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Riduzioni particolari

In vigore dal 30 ott 2010
1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%. 2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-7