Titolo I

Art. 4

Valore della pratica

In vigore dal 30 ott 2010
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa. 2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'. 3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati . Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell', comma 1, lettera h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine determina gli onorari secondo criteri e misure di equità, tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale.
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