Titolo II

Art. 17

Spese generali di studio

In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
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Spese generali di studio (Art. 17 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo