Art. 17 · Spese generali di studio
Titolo II

Art. 17

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Spese generali di studio

In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
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