Art. 23 · Asseverazioni
Titolo IV

Art. 23

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Asseverazioni

In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all', comma 2, lettera d).
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