Art. 13
Associazione dei genitori
In vigore dal 9 set 2010
1. L'associazione dei genitori è composta da tutti i genitori degli alunni frequentanti la Scuola ed ha lo scopo di assicurare la collaborazione fra i genitori degli allievi e le autorità scolastiche. Elegge al suo interno il presidente che è componente del consiglio di amministrazione, il vice-presidente e i tre rappresentanti in seno al consiglio educativo, nonché il rappresentante in seno al comitato tecnico-scientifico.
Storico versioni
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