Art. 8

Consiglio generale dei docenti

In vigore dal 9 set 2010
1. Il consiglio generale dei docenti è costituito dal dirigente che lo presiede e da tutti gli insegnanti in servizio nella Scuola. 2. Per la trattazione di temi e di questioni specifiche ai cicli scolastici, il consiglio generale si articola in due sezioni: quella del ciclo materno e primario e quella del ciclo secondario. Le due sezioni possono operare separatamente. In questo caso i docenti sono ripartiti secondo il ciclo di appartenenza e coordinati da docenti designati dal dirigente per ciascun ciclo. 3. All'interno di ciascun ciclo è costituito un gruppo di lavoro con compiti di consulenza in ordine al processo di integrazione scolastica degli alunni con bisogni specifici. Di esso fanno parte i docenti delle classi interessate e il docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici nominato dal dirigente della Scuola. 4. Il consiglio può decidere la formazione di ulteriori gruppi di lavoro per l'approfondimento di determinate tematiche e questioni. 5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente della Scuola ad uno dei membri del consiglio. 6. Il consiglio generale dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola e in particolare: a) formula proposte al comitato tecnico-scientifico in ordine alla programmazione dell'azione educativa, anche al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare; b) formula proposte al dirigente della Scuola relative alla formazione delle classi e all'assegnazione alle stesse dei docenti, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e allo svolgimento delle attività didattiche; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; d) provvede all'adozione dei libri di testo; e) elegge i suoi rappresentanti in seno agli organi della Scuola; f) programma ed attua le iniziative per il sostegno agli alunni con bisogni specifici; g) provvede agli aspetti procedurali concernenti gli esami intermedi e finali; h) formula proposte al comitato tecnico-scientifico per la redazione di piani di sviluppo annuali e pluriennali della Scuola; i) esprime pareri, su richiesta del dirigente della Scuola, al comitato tecnico-scientifico e al consiglio di amministrazione su questioni riguardanti aspetti didattici. 7. Il Consiglio generale dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce una volta ogni trimestre, quando il dirigente della Scuola ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 8. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni.
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Consiglio generale dei docenti (Art. 8 Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma.) — Testo vigente | Portale Normativo