Art. 7
Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 9 set 2010
1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal capo del dipartimento per l'istruzione del Ministero, è composto:
a) dal dirigente della Scuola;
b) da un dirigente del Ministero scelto dalla stessa Amministrazione centrale;
c) dal rappresentante eletto dai genitori;
d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola che lo presiede.
2. Il segretario capo partecipa ai lavori del comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto.
3. Il comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.
4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e concordati con il dirigente della Scuola, ha facoltà di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze, siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni.
5. Il comitato tecnico-scientifico, ha funzioni consultive e tecniche di carattere generale per assicurare che le attività siano svolte in modo adeguato e rispondente alle esigenze della Scuola e coerenti con il sistema delle Scuole Europee. In particolare, il comitato tecnico-scientifico:
a) prepara il successivo svolgimento dei lavori del consiglio di amministrazione;
b) elabora criteri generali organizzativo-gestionali della Scuola;
c) elabora il piano annuale e pluriennale delle attività didattiche e amministrative da sottoporre, da parte del dirigente della Scuola, al consiglio di amministrazione, valutate le proposte in merito avanzate dal consiglio generale dei docenti;
d) formula proposte al dirigente in merito al documento contabile annuale e al conto consuntivo della Scuola, nonché di variazione al documento contabile annuale;
e) esprime pareri su questioni di natura tecnico-scientifica poste dagli altri organi della Scuola;
f) formula proposte per favorire l'innovazione metodologico-didattica, nonché la programmazione dell'azione educativa;
g) individua i criteri per la qualificazione, l'aggiornamento professionale e la valutazione del personale, nonché per la collaborazione con enti esterni;
h) si raccorda con i consigli di ispezione e i competenti organi delle Scuole Europee.
6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, secondo necessità e su richiesta del presidente o di almeno la metà più uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
7. È previsto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai componenti, non appartenenti al personale della Scuola, facenti parte del comitato tecnico-scientifico.
Storico versioni
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