Art. 11
Consiglio educativo
In vigore dal 9 set 2010
1. Il consiglio educativo, nominato dal dirigente della Scuola che lo presiede, è costituito da tre rappresentanti dei docenti, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante del personale amministrativo tecnico ausiliario, tre rappresentanti dei genitori, di cui almeno uno del ciclo secondario, un rappresentante degli studenti del ciclo secondario, designato dal comitato degli studenti.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio. In caso di impedimento il dirigente della Scuola è sostituito da un docente suo delegato.
2. Il consiglio contribuisce allo sviluppo di relazioni umane positive, alla individuazione delle condizioni ottimali per la promozione di un'offerta formativa efficace, che metta in risalto il carattere europeo della Scuola. A tale scopo avanza proposte al comitato tecnico-scientifico.
3. Per la trattazione di specifici argomenti, il consiglio può decidere di articolarsi in commissioni di ciclo, che possono anche operare separatamente.
Storico versioni
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