Art. 10
Dipartimenti didattici
In vigore dal 9 set 2010
1. I dipartimenti didattici, strutture organizzative presiedute dal dirigente della Scuola o da un docente suo delegato, sono composti dai docenti di una stessa disciplina o di discipline affini. I dipartimenti elaborano linee di indirizzo e di coordinamento relative ad una o più discipline affini.
2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del dipartimento didattico.
3. I dipartimenti didattici sono costituiti dal dirigente, sentito il consiglio generale dei docenti e il comitato tecnico-scientifico.
Storico versioni
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