Art. 9
Consigli di classe
In vigore dal 9 set 2010
1. I consigli di classe sono costituiti da tutti i docenti della classe e dal docente coordinatore delle problematiche relative agli alunni con bisogni specifici.
2. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente o da un docente suo delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal dirigente ad uno dei membri del consiglio.
3. Il consiglio di classe esercita le competenze in materia di valutazione periodica e finale del profitto e del comportamento degli alunni e, se necessario, propone gli interventi didattici e le misure da adottare. Il consiglio di classe formula, inoltre, al consiglio generale dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, nonché alle iniziative di sperimentazione allo scopo di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
4. Il consiglio di classe svolge funzioni di coordinamento didattico per favorire i rapporti interdisciplinari e la continuità didattica.
5. Le riunioni del consiglio di classe si svolgono in orario non coincidente con quello delle lezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2010-06-18;138#art-9