Art. 14

Comitato degli studenti

In vigore dal 9 set 2010
1. Il comitato degli studenti è composto da un rappresentante eletto da ciascuna classe del ciclo secondario. 2. Il comitato designa il rappresentante degli alunni nel consiglio educativo ed ha lo scopo di favorire la partecipazione democratica alla vita scolastica degli studenti, nonché di concorrere alla loro crescita umana e civile. A tal fine il comitato può presentare proposte al dirigente della Scuola e al consiglio educativo.
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