Art. 17
Personale docente
In vigore dal 9 set 2010
1. Nell'interesse del buon funzionamento della Scuola e del principio di economicita-efficacia del servizio, il docente può essere incaricato dal dirigente, su parere del comitato tecnico-scientifico, di impartire l'insegnamento di una disciplina affine, anche non rientrante nella propria classe di abilitazione.
2. L'orario di insegnamento del personale docente è stabilito secondo i criteri e le modalità previsti dallo Statuto del personale comandato che opera nelle Scuole Europee e può essere incrementato, per esigenze della Scuola, fino ad un massimo del 10%. L'orario comprende anche l'eventuale sostituzione, secondo il calendario stabilito dal dirigente, del personale che si assenta per un periodo fino a 6 giorni, ivi compresi giorni non lavorativi.
3. I docenti, oltre all'insegnamento, sono incaricati della sorveglianza degli alunni durante tutta la loro permanenza a Scuola, compreso il tempo della mensa; partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; curano i rapporti con le famiglie; partecipano obbligatoriamente alle attività di formazione e aggiornamento in servizio promosse dalla Scuola.
Storico versioni
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