Art. 18
Personale amministrativo
In vigore dal 9 set 2010
1. Il segretario capo, coadiuvato dal personale di segreteria, coordina, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal dirigente, i servizi amministrativi generali e sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e di ragioneria, curandone l'organizzazione.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato; vigila sul personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo; prepara la documentazione occorrente per lo svolgimento delle attività degli organi della Scuola.
2. Il segretario capo, all'inizio dell'anno scolastico, formula una proposta di piano delle attività inerente le prestazioni dell'orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico e aggiuntivo. Il dirigente, verificatane la congruenza rispetto alle finalità della Scuola, adotta il piano presentato dal segretario capo, che ne assicura l'attuazione.
3. Per quanto concerne gli adempimenti del segretario capo in materia finanziaria e patrimoniale, nonché in materia di attività negoziale, si rinvia, ove compatibili, a quanto stabilito dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
4. Il personale assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, nonché il personale aggiuntivo, collabora con il dirigente e con il segretario capo al perseguimento delle finalità organizzative della Scuola e assolve, in relazione ai propri specifici profili professionali, alle funzioni amministrative, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza degli alunni.
5. Il personale amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli organi della Scuola. A tale personale, in quanto compatibili, si applicano le norme di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
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