Art. 5
Dirigente della Scuola
In vigore dal 9 set 2010
1. Il dirigente della Scuola assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, è il legale rappresentante della stessa, ha la responsabilità dell'attività amministrativa, delle risorse strumentali, finanziarie e dei risultati del servizio.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi della Scuola è preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della Scuola; è titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l'autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie; attiva autonomamente i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche con le quali la Scuola, per il suo specifico ruolo, è chiamata a rapportarsi, sia in ambito nazionale che internazionale.
3. Il dirigente della Scuola in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale risponde direttamente al Ministro. Relaziona periodicamente al consiglio di amministrazione e al consiglio generale dei docenti al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle varie competenze assegnate agli organi della Scuola. In particolare, il dirigente:
a) presiede il consiglio generale dei docenti, i consigli di classe, i dipartimenti didattici, il consiglio educativo e il consiglio di disciplina degli alunni;
b) organizza le elezioni delle componenti elettive, coordina il funzionamento degli organi collegiali della Scuola e cura l'esecuzione delle delibere prese dai predetti organi;
c) procede, in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del Ministero, alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla predisposizione dell'orario delle lezioni e garantisce lo svolgimento delle attività didattiche;
d) forma le sezioni e le classi conformandosi alle disposizioni nazionali regolanti la materia, con possibilità di derogare al numero massimo e minimo degli alunni iscritti previsto dalle suddette disposizioni;
e) promuove il miglioramento continuo della qualità didattico-educativa della Scuola, secondo il modello pedagogico del Sistema delle Scuole Europee;
f) predispone, coadiuvato dal comitato tecnico-scientifico e dal segretario capo (direttore dei servizi generali e amministrativi), il piano annuale e pluriennale delle attività didattiche e amministrative, il regolamento di gestione della Scuola, il calendario scolastico e la proposta di documento contabile annuale e di conto consuntivo della Scuola, nonché le variazioni al medesimo documento contabile annuale;
g) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativo-gestionale e funzionale della Scuola;
h) vigila sull'attività di tutto il personale docente e non docente della Scuola, acquisendo gli elementi necessari alla valutazione del servizio - valutazione che rientra nelle proprie competenze sentito il comitato tecnico-scientifico - anche ai fini del rinnovo degli incarichi biennali;
i) adotta i provvedimenti di cessazione dall'incarico, prima della scadenza e i provvedimenti di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale nei casi di cui all' del presente decreto;
l) predispone per il Ministro la relazione annuale sull'andamento generale della Scuola.
Storico versioni
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