Parte II

Art. 15

Presentazione della domanda di accreditamento

In vigore dal 24 lug 2008
1. La domanda di accreditamento di un OdI è presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile. La domanda è compilata integralmente fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9 dell' della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Alla domanda sono allegati: atto di organizzazione; manuale della qualità; regolamento generale per la gestione delle attività di valutazione per le quali è richiesto l'accreditamento; elenco delle procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell'OdI; copia tipo degli attestati di conformità che rilascerà l'OdI che ha presentato la domanda; attestato del versamento di una quota pari al 30% degli oneri previsti per la procedura di accreditamento. 3. L'accreditamento può essere richiesto per uno o più raggruppamenti di tipologie degli interventi di cui all'articolo 31 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. I raggruppamenti sono i seguenti: organismi edilizi ed opere di bioedilizia; opere per la mobilità su gomma e ferro; opere relative al ciclo integrato dell'acqua; opere fluviali e marittime; opere impiantistiche; opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità. 4. L'OdI si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza e imparzialità di cui all' del presente regolamento. 5. Ove l'OdI richiedente ritenga di affidare un incarico, inerente al settore accreditato o accreditando, a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, ai sensi dell', comma 2, del presente regolamento, si impegna a documentare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al Servizio tecnico centrale in sede di relazione annuale di cui al successivo , comma 3, del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-15

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