Parte II
Art. 15
Presentazione della domanda di accreditamento
In vigore dal 24 lug 2008
1. La domanda di accreditamento di un OdI è presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile. La domanda è compilata integralmente fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9 dell' della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Alla domanda sono allegati:
atto di organizzazione;
manuale della qualità;
regolamento generale per la gestione delle attività di valutazione per le quali è richiesto l'accreditamento;
elenco delle procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attività dell'OdI;
copia tipo degli attestati di conformità che rilascerà l'OdI che ha presentato la domanda;
attestato del versamento di una quota pari al 30% degli oneri previsti per la procedura di accreditamento.
3. L'accreditamento può essere richiesto per uno o più raggruppamenti di tipologie degli interventi di cui all'articolo 31 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. I raggruppamenti sono i seguenti:
organismi edilizi ed opere di bioedilizia;
opere per la mobilità su gomma e ferro;
opere relative al ciclo integrato dell'acqua;
opere fluviali e marittime;
opere impiantistiche;
opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità.
4. L'OdI si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza e imparzialità di cui all' del presente regolamento.
5. Ove l'OdI richiedente ritenga di affidare un incarico, inerente al settore accreditato o accreditando, a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, ai sensi dell', comma 2, del presente regolamento, si impegna a documentare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al Servizio tecnico centrale in sede di relazione annuale di cui al successivo , comma 3, del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-15