Parte I

Art. 8

Personale

In vigore dal 24 lug 2008
1. L'OdI identifica responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di verifica e processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni documenti («profili professionali»). L'OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti. L'OdI assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione. 2. Il gruppo di ispezione soddisfa i seguenti requisiti: conoscenza delle norme e regole cogenti applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle quali deve essere accertata la conformità; conoscenza delle problematiche di natura tecnica, amministrativa ed economica dei processi di progettazione e realizzazione delle opere cui si riferisce la verifica. 3. Se l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI consente l'affidamento di incarico a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ed è regolato dalle Parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. L'OdI informa tempestivamente la stazione appaltante della propria intenzione di affidare un incarico a soggetto esterno. L'OdI comunica al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'elenco dei collaboratori esterni, con indicazione delle loro qualifiche professionali. 4. Il coordinatore di un singolo servizio di verifica, che può coincidere con il responsabile tecnico, è dipendente dell'OdI e risponde ai seguenti requisiti: essere ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, abilitato all'esercizio della professione da almeno cinque anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene e con almeno cinque anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di laurea triennale o diploma universitario deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno sette anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno sette anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di diploma deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno dieci anni di accertata esperienza lavorativa nel settore; possedere capacità di gestione del piano di ispezione. 5. I singoli ispettori ed esperti tecnici di settore, dipendenti e collaboratori esterni, devono essere in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea triennale o diploma universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi sono qualificati dall'OdI in base alle esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le specifiche materie, discipline e tecnologie, afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione, la cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno tre anni di accertata esperienza lavorativa in tali materie. Si richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno tre anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea di appartenenza. 6. Tutti gli addetti alle verifiche adottano un comportamento ispirato a correttezza ed etica professionale. I collaboratori esterni non possono avere o aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo delle opere oggetto della verifica. I collaboratori esterni si impegnano altresì, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i medesimi soggetti per i successivi due anni. 7. L'OdI mantiene aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti ai requisiti delle ispezioni da svolgere.
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urn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-8

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Personale (Art. 8 Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo