Parte I

Art. 4

Indipendenza, imparzialità ed integrità

In vigore dal 24 lug 2008
1. Negli atti organizzativi dell'OdI non sono previste attività che comportano conflitti di interesse con le attività di verifica. Tali atti esplicitano altresì l'impegno formale dell'OdI a non effettuare l'attività di verifica in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di verifica. 2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, «l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione dei lavori e con il collaudo». 3. Gli OdI possono svolgere le attività di verifica di progetti anche su richiesta di stazioni appaltanti che, per legge, possono avvalersi dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI. 4. L'unità costituente l'OdI ha le seguenti caratteristiche: rispetta i requisiti dell'appendice B della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alla attività di verifica, separata ed identificabile all'interno dell'amministrazione di appartenenza; tale struttura possiede una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, responsabile tecnico, coordinatori del servizio di verifica, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla complessità delle attività svolte. 5. Il responsabile tecnico dell'OdI non dipende gerarchicamente da persone che assumono responsabilità concernenti attività di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica. 6. Il personale dell'unità non svolge attività che possano mettere a rischio l'indipendenza di giudizio in relazione all'attività di verifica. È interdetto al personale occuparsi della progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica. 7. Possono essere utilizzati, in qualità di ispettori, tecnici appartenenti ad altre unita/uffici/divisioni dell'amministrazione di appartenenza. I suddetti ispettori, tuttavia, non possono svolgere attività di verifica su opere nelle quali siano stati o siano coinvolti in attività di progettazione, direzione lavori e collaudi. 8. Per gli OdI, l'accreditamento è rilasciato all'amministrazione richiedente, con la specificazione della denominazione dell'unita/ufficio/divisione interna che svolge il ruolo di OdI.
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Indipendenza, imparzialità ed integrità (Art. 4 Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo