Parte I
Art. 12
Registrazioni
In vigore dal 24 lug 2008
1. Le registrazioni relative alle attività di verifica svolte dall'OdI, sono conservate in condizioni di sicurezza per un periodo, eventualmente concordato con la stazione appaltante, non inferiore al termine stabilito dalle norme che regolamentano la verifica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-12