Parte I

Art. 12

Registrazioni

In vigore dal 24 lug 2008
1. Le registrazioni relative alle attività di verifica svolte dall'OdI, sono conservate in condizioni di sicurezza per un periodo, eventualmente concordato con la stazione appaltante, non inferiore al termine stabilito dalle norme che regolamentano la verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registrazioni (Art. 12 Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo