Parte I
Art. 13
Rapporti di ispezione e certificati di ispezione
In vigore dal 24 lug 2008
1. Le attività di verifica disciplinate dal presente regolamento richiedono l'emissione di due tipologie di rapporti di ispezione:
a) rapporti di ispezione «intermedi», riportanti gli esiti di attività intermedie destinate a confluire nei rapporti finali.
b) rapporti di ispezione «finali» emessi al termine dell'attività ispettiva e riportanti i risultati conclusivi della medesima;
2. I rapporti intermedi e finali sono redatti con riferimento a quanto riportato nell'appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4 «Guidance on the application of ISO/IEC 17020».
3. Il responsabile tecnico dell'OdI approva e controfirma i rapporti intermedi ed i rapporti finali di ispezione. I rapporti intermedi possono essere approvati e controfirmati anche dal solo coordinatore del singolo servizio di verifica.
4. I rapporti, sia intermedi che finali, riportano l'identificazione univoca di tutti i componenti del gruppo di verifica che hanno partecipato alla redazione degli stessi ed essere da quest'ultimi sottoscritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-13