Parte II

Art. 17

Rilascio dell'accreditamento

In vigore dal 24 lug 2008
1. L'accreditamento è rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma 6, con l'emissione di un «certificato di accreditamento» firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale, previo accertamento dell'avvenuto versamento del saldo degli oneri previsti per l'accreditamento e determinati in via definitiva dal Servizio tecnico centrale. 2. Nel certificato di accreditamento sono indicati i raggruppamenti di cui al precedente , comma 2, e le norme in base alle quali è avvenuto l'accreditamento stesso. 3. L'accreditamento ha validità di quattro anni. 4. L'elenco degli OdI accreditati è inserito sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 5. Il rilascio dell'accreditamento impegna l'OdI a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento tecnico e nelle norme e riferimenti generali e settoriali applicabili.
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