Parte II

Art. 18

Mancato rilascio dell'accreditamento

In vigore dal 24 lug 2008
1. Se dall'istruttoria risulta che non sussistono i requisiti per poter rilasciare l'accreditamento, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale ne dà comunicazione all'OdI richiedente con atto motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mancato rilascio dell'accreditamento (Art. 18 Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo