Parte II
Art. 20
Variazione delle condizioni di accreditamento
In vigore dal 24 lug 2008
1. Nel caso di variazione delle condizioni di accreditamento il Servizio tecnico centrale ne dà comunicazione all'OdI. Questo ha la facoltà di mantenere l'accreditamento, adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento alle nuove condizioni entro un termine congruo fissato dal Servizio tecnico centrale, ovvero di rinunciare all'accreditamento stesso.
2. Nel caso di mantenimento dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale ha la facoltà di disporre apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2008
Il Ministro: Di Pietro Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 128
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2008-04-30;119#art-20