Parte II

Art. 16

Istruttoria della domanda

In vigore dal 24 lug 2008
1. Pervenuta l'istanza, il direttore del Servizio tecnico centrale l'assegna al responsabile del procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. 2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede all'esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell'esito dell'esame. 3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta, il responsabile del procedimento provvede, nel termine di cui al comma 2, a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine di cui al comma 2 è sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste che sono fornite entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pena la improcedibilità della domanda. 4. Se l'esito dell'esame preliminare è positivo, si procede all'esecuzione delle verifiche ispettive presso la sede del richiedente. La data della visita è fissata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Entro tale data l'OdI richiedente documenta al Servizio tecnico centrale l'avvenuto versamento di una ulteriore quota del 30% degli oneri previsti per l'accreditamento. Le verifiche sono eseguite da almeno due ispettori del Servizio tecnico centrale e si concludono entro trenta giorni. Dette verifiche hanno lo scopo di accertare che le prassi operative adottate dall'OdI, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento tecnico e di ogni altro riferimento legislativo generale e settoriale applicabile nonché ai dati indicati nella domanda ed ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'OdI stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (manuale di gestione, piani di ispezione, qualifiche del personale, elenchi degli ispettori). L'OdI richiedente permette l'accesso dei componenti del gruppo di verifica ispettiva alla propria sede e alla documentazione detenuta e collabora con essi. Qualora, nel corso delle verifiche in sede, vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di accreditamento è sospeso fino alla comunicazione dell'avvenuta adozione dei necessari provvedimenti, dell'attuazione delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia. I suddetti adempimenti possono essere verificati tramite appositi accertamenti supplementari. Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia è di centottanta giorni, pena la negativa conclusione dell'iter di accreditamento. 5. Entro quindici giorni dal termine delle verifiche di cui al comma precedente, gli ispettori, predispongono apposito rapporto di valutazione, che è sottoposto al responsabile del procedimento. 6. Il responsabile del procedimento, acquisito il rapporto di valutazione, predispone, entro i successivi quindici giorni, una relazione istruttoria con le proprie proposte per il direttore del Servizio tecnico centrale.
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