Art. 1
Oggetto e definizioni
In vigore dal 21 nov 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti;
Visto l', comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, affida al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti di disciplina delle modalità e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonché dell'ammontare del prelievo complessivo;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell', della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalità di liquidazione, nonché i termini e le modalità di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
Visto l' del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l', commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida ad AAMS l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza;
Visto l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;
Visto l', comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra, con riferimento ai giochi di carte di qualsiasi tipo, il disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l', comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;
Visto l'articolo 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;
Visto il decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;
Visti i decreti del Direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 3-11848 del 13 luglio 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) applicazione del gioco, le funzionalità messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilità;
c) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;
d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;
e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all'atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilità, nonché la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;
f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all'esercizio dei giochi di abilità ai sensi del presente decreto;
g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;
h) formula di gioco, ciascuna modalità con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che può prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonché la partecipazione di uno o più giocatori;
i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco;
l) gioco di abilità, ciascun gioco di abilità a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell'inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalità di gestione e di svolgimento del gioco;
m) gioco sicuro, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
n) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilità;
o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identità del giocatore agli altri giocatori;
p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l'assegnazione delle vincite;
q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la liquidazione dell'imposta unica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-1