DECRETO LEGISLATIVO·n. 496·14 aprile 1948
Disciplina delle attivita' di giuoco.
Vigente dal 29 dicembre 2001 8 articoli 6 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate
Art. 3I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devon
Art. 4ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989, N.401.
Art. 5Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con
Art. 6È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale
Art. 7Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitar
Art. 8Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 6.