Art. 5

LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295

In vigore dal 10 ago 2025
L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell' del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonchè con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell' del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verrà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento. (10)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo