Art. 1

In vigore dal 27 giu 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco"; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie; Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174; Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998; Decreta: . 1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall', lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, è sostituito dal seguente: "Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quotapattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso. 2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato: K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita]. Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 13
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Art. 1 Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI. — Testo vigente | Portale Normativo