Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 mag 2025
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto l'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 della l della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15 concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui «Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.»;
Ritenuto di doversi procedere a regolamentare i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e le condizioni e i limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Acquisito, per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, il concerto del Ministro dell'interno reso con nota prot. 9983 del 5 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 196/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione dell'11 marzo 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 11867 del 17 marzo 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può revocare la concessione, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove intenda pronunciare la revoca della concessione ai sensi del comma 1, da avviso dell'avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il procedimento di revoca della concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.
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