Art. 7

In vigore dal 23 mag 1948
Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio. Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1947.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496#art-7

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