Art. 2

In vigore dal 23 mag 1948
L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;496#art-2

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Art. 2 Disciplina delle attivita' di giuoco. — Testo vigente | Portale Normativo