Art. 1
Ambito di applicazione dell'imposta
In vigore dal 26 giu 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica;
Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;
Visto l', comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni;
Visto l', comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che le modalità di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione dell'imposta
1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta è applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;150#art-1