Art. 2
Modalità di pagamento dell'imposta
In vigore dal 1 lug 1997
1. In base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore, per ogni riunione di corse, entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascuna quindicina solare nella quale le manifestazioni hanno avuto luogo.
2. L'ammontare dell'imposta unica è versato dalla SIAE negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;150#art-2