Art. 4
Rapporti con altri tributi
In vigore dal 26 giu 1997
1. L'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, dovuta dall'UNIRE per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere sulle corse dei cavalli, non è sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale resta fermo il disposto dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In base all'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, è compresa nell'imposta unica di cui al comma 1.
Storico versioni
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