Art. 3
Controlli e sanzioni
In vigore dal 26 giu 1997
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.
2. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto, come previsto dall', comma 1, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379; nell'ipotesi di violazioni diverse si applicano le sanzioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
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