Art. 5

Quote a favore dell'UNIRE

In vigore dal 26 giu 1997
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE per garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il finanziamento del montepremi delle corse e le provvidenze per l'allevamento.
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