Art. 6

Modalità di gioco

In vigore dal 21 nov 2007
1. Sono ammesse le seguenti modalità di gioco: a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell', comma 2; b) il torneo, al quale partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti. 2. Sono ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori: a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione; b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.
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Modalità di gioco (Art. 6 Regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.) — Testo vigente | Portale Normativo