Art. 10

Tutela del giocatore

In vigore dal 21 nov 2007
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l'elenco dei concessionari e dei giochi di abilità autorizzati.
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Tutela del giocatore (Art. 10 Regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.) — Testo vigente | Portale Normativo