Art. 14
Progetto del gioco di abilità
In vigore dal 21 nov 2007
1. Il progetto del gioco di abilità contiene i seguenti elementi:
a) la denominazione del gioco di abilità;
b) la quota della raccolta destinata al montepremi;
c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione;
d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco;
e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;
f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;
g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilità, e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite;
h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte;
i) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.
2. Al progetto sono allegati:
a) la riproduzione della grafica adottata;
b) la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico;
c) le informazioni relative al gioco di abilità e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;
d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-17;186#art-14