Art. 14

Progetto del gioco di abilità

In vigore dal 21 nov 2007
1. Il progetto del gioco di abilità contiene i seguenti elementi: a) la denominazione del gioco di abilità; b) la quota della raccolta destinata al montepremi; c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione; d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco; e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati; f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite; g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilità, e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite; h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte; i) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione. 2. Al progetto sono allegati: a) la riproduzione della grafica adottata; b) la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico; c) le informazioni relative al gioco di abilità e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo; d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.
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Progetto del gioco di abilità (Art. 14 Regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.) — Testo vigente | Portale Normativo