Art. 16
Decadenza e revoca
In vigore dal 21 nov 2007
1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli sono soggette alla decadenza o alla revoca:
a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;
b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.
2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli , e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 17 settembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 233
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