Art. 12
Flussi finanziari
In vigore dal 21 nov 2007
1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne dà comunicazione al concessionario.
2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
Storico versioni
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